ARERA: Per il 2020 basterà un solo tentativo di misura o una autolettura

DEROGHE AGLI OBBLIGHI DI MISURA PER L’ANNO 2020 nel SII – Basterà un solo TENTATIVO DI MISURA o una sola AUTOLETTURA VALIDATA.
Con Delibera 235/2020/R/idr l’ARERA ha recepito molte delle istanze scaturite dalle indagini conoscitive avviate nel periodo di emergenza COVID-19.
Fra queste, di particolare importanza, oltre l’ulteriore proroga dei termini di invio dati Tariffari (RDT_2020 Del. 580/2019/R/idr) e della Qualità Tecnica (RQTI_2020 Del. 46/2020/R/Idr), ci sono elencate diverse DEROGHE alle prescrizioni previste dalla Delibera 218/2016/R/Idr sul Misurazione di consumi idrici, alla 665/2017/R/idr sulla misurazione e controllo dei Reflui Industriali.

Elenchiamo in breve:

Misurazione del Servizio Idrico Del. 218/2016/R/Idr:

  • Deroga al Comma 7.1 – Per l’anno 2020 il gestore è tenuto a effettuare almeno un (1) tentativo di raccolta della misura presso gli utenti finali, a prescindere dai relativi consumi medi annui. Per la medesima annualità non si applicano le disposizioni di cui al comma 7.2 (distanza di 150 giorni per due tentativi o di 90 giorni per tre tentativi di raccolta della misura) e al comma 7.3 (ulteriore tentativo di raccolta della misura in presenza di due tentativi falliti e in assenza di autolettura);
  • Deroga comma 8.5 – Per l’anno 2020 la misura comunicata con l’autolettura e validata dal gestore (equiparata a un dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore) assolve l’obbligo del tentativo di raccolta;
  • Deroga comma 10.2 – Per l’anno 2021 il coefficiente Ca (Consumo Annuale) da applicare è posto convenzionalmente pari al valore determinato nell’anno 2019.

Tentativi di raccolta Misura Scarichi Industriali e Analisi Reflui Industriali Del. 665/2017/R/Idr:

  • Deroga comma 27.4 – Per l’anno 2020 il gestore del SII è tenuto ad effettuare almeno un (1) tentativo di raccolta dei dati di volume scaricato dalle utenze industriali – sia rilevati con apposito misuratore allo scarico, sia determinati sulla base dei valori prelevati dall’acquedotto – a prescindere dai volumi annui di refluo risultanti dalla fatturazione emessa riferita al più recente anno solare.
  • Deroga comma 28.3 – Per l’anno 2020 il gestore è tenuto ad effettuare almeno una (1) determinazione analitica sui reflui industriali al fine di individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nella formula tariffaria, a prescindere dai volumi scaricati, ferma restando la previsione di un numero minimo di determinazioni analitiche dei reflui industriali con assenza di sostanze pericolose pari a zero (0) nei casi di volume scaricato non superiore a 15 mc/gg e non superiore a 3.000 mc/anno.
  • Nel fare ricorso alle deroghe il gestore tiene comunque conto delle verifiche da effettuare secondo le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19.

 

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