TICSI – Novità ed obblighi utenze domestiche per i gestori del Servizio Idrico

La Delibera 665/2017/R/idr dell’ARERA e il suo Allegato (denominata TICSI – Testo Integrato per i Corrispettivi dei Servizi idrici), pur essendo ormai stata emanata nel 2017, non è stata ancora applicata in diverse aree del nostro Paese, per svariati motivi, ma restano gli obblighi per i gestori dei Servizi Idrici di una corretta applicazione di tali Corrispettivi e soprattutto resta l’obbligo di una approvazione di tali corrispettivi da parte dell’ARERA.

Il TICSI ridefinisce alcuni concetti dei corrispettivi che erano rimasti un po’ vaghi nei Metodi tariffari MTI ed MTI2 e ridisegna la struttura tariffaria specificatamente per le Utenze Domestiche, introducendo anche per il servizio idrico, alcuni principi di “equità” e cercando di uniformare fasce e corrispettivi a livello nazionale, infatti:

• Introduce una distinzione netta fra le Utenza Domestiche Residenti e le Utenza Domestiche Non Residenti, situazione che molti gestori, a modo loro, già cercavano di gestire, per salvaguardare una corretta distinzione fra quelli che sono i consumi delle famiglie nella quotidianità e quelle che sono le Utenze relative a immobili di villeggiatura e con consumi saltuari;

• La “Fascia di Consumo Annuo Agevolato” diventa fruibile solo per le Utenza Domestica Residenti, non trovando alcuna giustificazione l’azione di riservare tale fascia anche ad Utenze che hanno consumi saltuari;

• La Quota variabile della “Fascia di Consumo Annuo Agevolato” e delle altre fasce viene rapportata ad un “consumo pro capite” (per la fascia agevolata 50 litri/abitante/giorno cioè 18,25 mc l’anno per abitante), in applicazione ad un corretto principio di equità, più numerosa è la famiglia che abita l’immobile, più larghe saranno le fasce e più tardi scatteranno i consumi in eccedenza;

• Si impone una proporzionalità nell’applicazione delle tariffe, La Tariffa Agevolata sarà pari alla Tariffa Base meno l’Agevolazione e l’Agevolazione riconosciuta per ogni mc potrà variare dal 20% al 50% della Tariffa Base (l’Ente di Governo d’Ambito deciderà quale Agevolazione applicare, In molti Ambiti si sta applicando il 35% di Agevolazione);

• La Tariffa dell’Ultima fascia di Eccedenza non potrà superare di 6 volte la Tariffa Agevolata, questo per mantenere un corretto equilibrio fra le tariffe delle varie fasce.

Inoltre, per le Utenze Non Domestiche l’ARERA ha previsto una ridefinizione delle Categorie:

• accorpando le utenze Commerciali e Artigianali in un’unica categoria;

• individuando le nuove categorie Utenze Pubbliche Non Disalimentabili (Istituti Scolastici di ogni genere e grado, Ospedali e strutture ospedaliere, Case di Cura e di Assistenza, Caserme e presidi operativi di emergenza, strutture militari e di vigilanza, Altre utenze pubbliche che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell’erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le “bocche antincendio”) e Utenze Pubbliche Disalimentabili (le altre strutture pubbliche).

Ha apportato alcune modifiche all’Allegato della Del. 218/2016/R/Idr (denominato TIMSII – Testo Integrato per la Regolazione del servizio di Misura del Servizio idrico Integrato) – fra cui una riclassificazione dei consumi medi delle utenze domestiche in base ai componenti del nucleo familiare e l’obbligo di avviso di lettura limitato alle utenze con misuratore non accessibile o difficilmente accessibile;

Infine ha introdotto un nuovo metodo di calcolo delle tariffe di Fognatura e Depurazione per Utenze Industriali con Autorizzazione allo scarico, a carico degli Enti di Governo d’Ambito.

Resta dunque l’obbligatorietà, in carico a tutti i gestori dei Servizi Idrici, della Rimodulazione dei Corrispettivi nella nuova struttura denominata “TICSI” e dell’invio dati con la nuova struttura dei corrispettivi agli EGA e all’ARERA per l’opportuna approvazione. Ma ancora il recepimento di tale delibera procede con lentezza, tanto da costringere l’Arera ad avviare un procedimento di monitoraggio per la sua applicazione (del 5 dicembre 2018 n. 636).

Infatti, anche se alcuni Gestori sono “cessati ex lege” o sono fra i gestori a cui viene applicata la Tariffa d’ufficio con Teta=0,9 o, per varie motivazioni, non possono accedere all’aggiornamento tariffario, ciò non fa decadere per essi l’obbligo di un “rimodulazione della Tariffa secondo il TICSI”.

In termini semplici, resta l’obbligo di trasmissione dei dati (file in excel predisposto dall’ARERA e denominato RDT-2018) agli Enti di Governo d’Ambito, e in questi file, a parità dei ricavi previsti (cioè ad Isoricavo), si propone una rimodulazione delle tariffe rispettando i principi e le struttura indicata da TICSI e le indicazioni sull’agevolazione, sulla proporzionalità fra le tariffe e sull’articolazione delle fasce dettate dagli Enti di Governo d’Ambito, documentando il tutto con adeguati ricalcoli dei consumi nelle nuove fasce in maniera analitica e argomentando le metodologie adottate e le variazioni della tariffa rispetto alla struttura precedentemente adottata (che, per ogni categoria d’utenza, non può variare in misura maggiore del 10% in aumento o in diminuzione, Art. 36.6 Allegato alla Del 664/2015/R/idr).

 
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