La gestione dei rifiuti urbani è stata interessata negli ultimi anni da importanti cambiamenti che ne hanno notevolmente mutato l’assetto, soprattutto in relazione all’ambito della regolazione. Dal 2018 la materia dei rifiuti entra nel panorama di competenze dell’ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono state attribuite ad ARERA funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, da esercitarsi tramite “i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva, la legge 14 novembre 1995, n. 481, e già esercitati negli altri settori di competenza.
Già nel 2019 vengono introdotte importanti cambiamenti nella determinazione dei costi del ciclo dei rifiuti, introducendo per la prima volta una radicale trasformazione del sistema di determinazione del piano economico-finanziario. E’ la Delibera 443/2019, che introduce il cosiddetto “metodo tariffario rifiuti” conosciuto anche come MTR. Numerose modifiche sono state avviate negli anni successivi fino all’importante cambiamento introdotto con l’MTR-2, approvato con Delibera 363/2021, che modifica radicalmente la caratterizzazione del PEF, non più biennale ma quadriennale. Altre importanti novità riguardano l’avvicendamento tra gestori, con il valore di subentro e il fattore di sharing, ovvero la ripartizione dei ricavi dei corrispettivi della vendita di energia e di materiali al libero mercato o ai Concorsi nazionali. Accanto alle novità introdotte dal metodo tariffario l’ARERA è intervenuta anche sulla qualità del servizio rifiuti. Con la Delibera n.15/2022 e l’allegato denominato TQRIF, ovvero “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
Obiettivi dell’ARERA
Tra gli obiettivi che si pone l’ARERA in relazione alla qualità vi è certamente l’individuazione di un elenco di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, minimi ed omogenei per tutte le gestioni del Paese, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati a seconda del livello qualitativo effettivo di partenza definito in base alle prestazioni previste nei Contratti di servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti. Tali meccanismi trovano attuazione tra le attività programmatorie del PEF 2022-2025.
Gli Enti territorialmente competenti, in genere Comuni o Autorità d’Ambito, sono obbligati a scegliere uno dei quattro schemi regolatori previsti in base al livello del servizio effettivo di partenza, individuando i costi eventualmente connessi all’adeguamento agli obblighi all’interno del PEF.
L’obiettivo è di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni ed omogenei a livello nazionale. Tra i principali obblighi sulla qualità contrattuale sono introdotti strumenti di monitoraggio delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati. Oltre a ciò si introducono nuovi standard anche per le modalità e la periodicità del pagamento, per la rateizzazione ed il rimborso degli importi non dovuti, per il ritiro dei rifiuti su chiamata o la sostituzione delle attrezzature per la raccolta.
Le competenze sugli affidamenti
A partire però dal 2023 le attività dell’ARERA hanno interessato sempre più anche la natura dell’affidamento. L’ARERA con Delibera 385/2023 ha diffuso lo schema tipo di contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, caratterizzato da contenuti minimi essenziali che dovranno essere recepiti sia nei contratti in essere che in quelli nuovi, con il proposito di disciplinare la ripartizione di responsabilità e rischi tra Ente affidante e soggetto gestore. Lo schema tipo di contratto di servizio rappresenta la cornice all’interno della quale dovranno trovare giusta collocazione tutti gli adempimenti già introdotti in precedenza: si tratta della determinazione dei costi efficienti (con MTR e MTR-2), della qualità tecnica e contrattuale tramite all’adozione delle regole di trasparenza (TQRIF).
Gli ETC hanno l’obbligo di adeguare i contratti allo schema tipo di contratto ed inviarli all’ARERA entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.
Il bando tipo
Le novità riguardano anche il 2025: con la Delibera 596/2024 ARERA ha definito lo schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che dovrà essere applicato per le procedure di gara avviate dall’anno 2026. Numerose e importanti novità sono introdotte con questa Delibera: dall’inquadramento del perimetro gestionale alla durata dell’affidamento, dal valore di subentro al corrispettivo dell’affidamento. Ma le novità più importanti risiedono nella determinazione dell’offerta economica, con la possibilità fornita dal c. 9.4 della Delibera di formulare offerte al rialzo, novità assoluta per il settore. A partire dal 2016 tutte le procedura di affidamento dovranno conformarsi a questo nuovo schema di bando di gara. Con quest’ultima Delibera ARERA chiude un po’ il cerchio del disegno regolatorio, occupandosi anche della fase della procedura di gara per l’individuazione dei gestori. Lo schema di contratto definisce i contenuti minimi obbligatori che i bandi devono avere.
La novità più rilevante, ma già in qualche modo anticipata dall’impostazione dello schema di contratto, è relativa al corrispettivo: questo deve essere determinato tramite il metodo tariffario pro tempore vigente. Il ribasso, anche se non specificato, dovrà evidentemente trovare collocazione come riduzione all’interno del MTR ad esempio portandoli in detrazione dal MTR, inteso quindi come “valore massimo”, ai sensi dell’art. 4.6 della Delibera 363/2021 al fine di determinare un PEF che sia conforme alla disciplina di gara. Come per il MTR, il MTR-2 e lo schema di contratto anche nell’ambito delle procedura di gara redatte secondo il nuovo bando di ARERA sarà molto delicata la fase attuativa di queste importanti modifiche normative. Per le determinazioni tariffarie e per le questioni relative all’adeguamento dei contratti al metodo ARERA sono parecchi i ricorsi ai vari TAR ed al TAR Lombardia, unico tribunale a cui è attribuita competenza funzionale inderogabile sugli atti emessi dall’ARERA. E’ certo che, con le nuove modalità di indizione delle procedure di gara, i tribunali rivestiranno un ruolo importante nella definizione delle regole. In un contesto come quello dell’igiene ambientale, dove la selezione dei concorrenti, già oggi, è spesso conclusa soltanto a seguito di Sentenze di TAR o Consiglio di Stato.
A cura di Andrea Cappello – responsabile progettazione ARS ambiente e consulente IFEL