Decreto Cura Italia: Sospensione dei termini dei tributi locali e differimento Bilancio

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (articolo 62, commi 1 e 6)

Sospesi per tutti i contribuenti gli adempimenti burocratici la cui scadenza ricade nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio. Il pagamento di questi dovrà essere liquidato, senza sanzioni, dal 1° al 30 giugno 2020

 

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente di riscossione (articolo 68)

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché degli accertamenti esecutivi degli enti locali. I pagamenti in scadenza ricadenti in questa finestra di tempo dovranno essere effettuati entro la fine del mese successivo del periodo di sospensione.

 

Differimento di termini amministrativo-contabili
(articolo 107 comma 1 e 2)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;

b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020

 

Menzione per la rinuncia alle sospensioni (articolo 71)

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall’articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze.

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