ARERA – Codice Identificativo Unico e non solo

A fine 2021 l’ARERA con la Del. n.  610/2021/R/idr e la Del. n. 609/2021/R/idr ha introdotto novità rilevanti in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)

Vediamoli nel dettaglio:

  • PERDITE OCCULTE, disciplina di tutela per gli utenti finali
  • NUMERO MINIMO DI LETTURE annuali DEI MISURATORI IDRICI
  • Istituzione del CODICE IDENTIFICATIVO UNICO e Geolocalizzato delle utenze
  • COMUNICAZIONI PER UTENTI INDIRETTI
  • PRESCRIZIONE BIENNALE della Fatturazione di Consumi Idrici

 

 

OBBLIGO DI ISTITUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO UNICO PER LE UTENZE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023

Il codice identificativo unico e geolocalizzato per ogni utenza contrattualizzata dovrà essere composto da 16 caratteri numerici, composti come segue:

  • 2 cifre che identificano il codice Istat della Regione in cui è situata l’utenza
  • 6 cifre che identificano il codice Istat del Comune
  • 8 cifre di codice numerico progressivo

 

Laddove nello stesso Comune le utenze siano servite da più gestori, dovrà essere cura dell’Ente di governo dell’ambito assicurare che adottino codici numerici progressivi diversi.

 

TUTELA DELL’UTENTE PER PERDITE OCCULTE

La Del. 609/2021, invece, si riferisce alla Misura dei consumi idrici e in particolare introduce una nuova disciplina di Tutela per gli utenti finali che sono stati vittime di perdite occulte, perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell’utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all’utente per il controllo dei beni di proprietà.

In particolare:

  • Obbliga il gestore a riportare in bolletta un link con riferimento alle tutele applicabili alle utenze interessate da problematiche di perdite occulte;
  • In caso di consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, l’utente ha la facoltà di richiedere l’attivazione delle tutele previste in caso di perdite occulte;
  • Una tempistica per accedere alla tutela, da parte di un singolo utente, non superiore a 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e l’applicazione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto
  • tutele di prezzo, da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti
    • a seguito di dimostrazione della perdita nell’ambiente, esonero dall’applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
    • in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%;
  • laddove il gestore rilevasse un consumo anomalo in sede di raccolta della misura è tenuto a darne comunicazione tempestiva all’utente interessato.

 

 

NUMERO MINIMO DI TENTATIVI DI RACCOLTA DELLA MISURA

Il numero minimo di tentativi di raccolta della misura viene portato a:

  • 2 letture per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc
  • 3 letture per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc.

Inoltre viene indicato che il Tempo minimo di preavviso per i tentativi di raccolta della misura agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile deve essere di almeno 48 ore.

 

 

COMUNICAZIONE AGLI UTENTI INDIRETTI

É fatto obbligo ai gestori di comunicare agli utenti indiretti, almeno una volta all’anno, talune specifiche informazioni di base sul servizio erogato, e in particolare:

  • l’indicazione dei contatti per il pronto intervento e per il servizio clienti
  • una indicazione in forma grafica dei consumi dell’utenza raggruppata, che consenta all’utente indiretto di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri di acqua;
  • una indicazione, a fini comparativi, dei consumi medi giornalieri – espressi in litri al giorno per unità immobiliare – delle tipologie di utenza presenti nell’utenza raggruppata;
  • gli importi fatturati all’utenza raggruppata relativi almeno agli ultimi 12 mesi;
  • ulteriori indicazioni relative all’utenza raggruppata e alle tariffe applicate alle varie tipologie di utenza presenti.

 

 

PRESCRIZIONE BIENNALE

La Del. 610/2021 si riferisce alla Prescrizione Biennale, che si allarga a tutte le situazioni, infatti viene ABROGATA LA POSSIBILITÀ DI ECCEPIRE DEROGHE alla disciplina generale di Prescrizione Biennale della fatturazione dei Consumi Idrici. Pertanto non potrà più essere eccepita, per esempio, la deroga alla prescrizione prevista dalla possibilità di imputare all’Utente Finale la responsabilità della mancata fatturazione dei consumi.

 

Contattaci per maggiori informazioni al 3486185167 o su commerciale@sikuel.it

 

photo by Thor Alvis  on Unsplash

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