ARERA – Emergenza COVID-19: Delibera 59 e Delibera 60 del 12 marzo 2020

A seguito del d.P.C.M. 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, l’ARERA con le Delibere 59 e 60 del 12 marzo 2020 è intervenuta:

  • Con il blocco di tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per MOROSITA’ di famiglie e piccole imprese. In pratica, per il Servizio Idrico, nel caso di Morosità, vista l’emergenza in corso, il gestore NON dovrà procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione di tutte le tipologie di utenze, domestiche e non domestiche, nel periodo dal 10 marzo scorso e fino al 3 aprile 2020. Qualora il gestore abbia già eseguito una sospensione, riattivi tempestivamente la fornitura sospesa. (Del. 60/2020/R/COM)
    Prorogato al 13 aprile coerentemente con l’ultimo provvedimento del governo (dpcm 1 aprile 2020)
  • Viene inoltre istituito un CONTO presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, con disponibilità fino a 1 miliardo, per garantire la sostenibilità degli attuali e futuri interventi regolatori a favore di consumatori e utenti. (Del. 60/2020/R/COM)
  • Vengono infine differiti i termini degli adempimenti a scadenza ravvicinata dei servizi ambientali ed energetici (Del. 59/2020/R/COM) ed in particolare:

 

Differimento dei termini per il servizio idrico integrato

I termini per la comunicazione all’Autorità delle informazioni e dei dati di QUALITA’ CONTRATTUALE per l’anno 2019 (comma 77.1 dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR e al Comunicato 18 febbraio 2020), sono differiti:

      • a) per i gestori, dal 16 marzo 2020 al 15 maggio 2020;
      • b) per gli Enti di governo dell’ambito, dal 27 aprile 2020 al 26 giugno 2020.

I termini della Raccolta dati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di QUALITA’ TECNICA del servizio idrico per gli anni 2018 e 2019 (di cui al punto 2 della deliberazione 46/2020/R/IDR) vengono differiti

      • a) dal 17 aprile 2020 al 17 giugno 2020, il termine perentorio i gestori;
      • b) dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, il termine per l’attribuzione delle pertinenti premialità e penalità previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR.

E’ prorogato, poi, al 30 giugno 2020 il termine (originariamente fissato al 30 aprile 16 2020) di cui al comma 5.3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, entro il quale l’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, è tenuto a trasmettere, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, il pertinente SCHEMA REGOLATORIO recante la PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 in osservanza del MTI-3.

 

Differimento dei termini per il servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati

  • E’ differito dal 1° aprile 2020 al 1° luglio 2020 il termine di cui al comma 2.3, lett. a), dell’Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF (TITR), a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni in ordine agli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all’utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
  • E’ conseguentemente differito dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020 il termine di cui al comma 11.1, lett. a) dell’Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF entro il quale i gestori delle attività di raccolta e trasporto e i gestori delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade sono tenuti a trasmettere al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti le informazioni rilevanti di cui ai commi 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 e 8.2 del TITR.

Delibera 059-20 Differimento dei termini 2020 COVID
Delibera 060-20 – Blocco sospensioni forniture

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