Industria 4.0: Credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica

La legge di Bilancio 2020 ha definito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal  Piano Nazionale Industria 4.0 con delle novità rilevanti, tra le  quali  la sostituzione dell’iper e super ammortamento in favore del “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali MATERIALI e IMMATERIALI”.
Il piano, come annunciato dallo stesso Patuanelli- Ministro dello Sviluppo Economico, mobilita 7 miliardi di euro e vuole agire da leva verso gli investimenti dedicati alla transizione digitale e all’evoluzione tecnologica delle imprese italiane.
Le aziende possono pertanto beneficiare della nuova agevolazione per gli investimenti, di seguito elencati, acquisiti nel periodo compreso tra il 1-1-2020 e il 31-12-2020 con estensione al 30-6-2021,  purché  siano stati emessi ordini accettati dal venditore e pagati con acconti per almeno il 20%,  entro il 31-12-2020.
 

Investimenti agevolabili

 
Da un punto di vista oggettivo l’agevolazione riguarda gli investimenti in:

  1. Beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa;
  2. Beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, così come individuati all’allegato Bannesso alla Legge 11.12.2016, n. 232, come integrato dall’art. 1, comma 32, della legge 27.12.2017, n. 205 (software funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 0(art.  1 – comma 187).

 
 Investimenti esclusi dall’agevolazione

  1. Beni indicati all’art. 164, comma 1, TUIR (veicoli e altri mezzi di trasporto, sia nel caso in cui vengono unicamente utilizzati per l’esercizio dell’impresa – beni integralmente deducibili – sia quando vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali)
  2. Beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede dei coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%
  3. Fabbricati e costruzioni
  4. Beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 28.12.2015 n. 208
  5. Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 
 

Misura del credito d’imposta

 
È necessario precisare che il credito d’imposta non è modulato in modo univoco poiché esso viene riconosciuto in misura differente a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento operato dalle imprese beneficiarie.
Beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegato A annesso alla Legge 11.12.2016, n. 232) (art. 1 – comma 189)*
– 40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni
– 20% del costo per investimenti compresi tra 2,5 a 10 milioni
Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (Allegato B annesso alla Legge 11.12.2016, n. 232 (art. 1 – comma 190)**
– 15% del costo per investimenti fino a 700 mila euro
–  6% del costo per investimenti fino a 2 milioni di euro
Beni diversi (art. 1 – comma 188)***
– 6% del costo* per investimenti fino a 2 milioni di euro

* Si fa riferimento al costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni nel caso in cui gli investimenti siano stati effettuati mediante la stipulazione di contratti di locazione finanziaria.
** Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
*** Il costo va determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lettera b), del TUIR

 
Rientrano tra i beni materiali e immateriali gli strumenti per informatizzare e rendere più competitive le attività delle imprese beneficiare.
In particolar modo questa misura consentirà alle Utilities che gestiscono i servizi per gli Enti pubblici di accelerare il processo di digitalizzazione tramite soluzioni software in cloud e tecnologia hardware integrata, verso le Smart Cities e Communities.
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